Contenuto principale

Messaggio di avviso

Il Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 ha stabilito le tariffe che gli Operatori sono tenuti a versare alle Aziende UUSSLL per i seguenti procedimenti:

- I riconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti di alimenti
- I riconoscimenti degli stabilimenti di mangimi
- I riconoscimenti di sottoprodotti di origine animale
- I riconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del Regolamento UE 2016/429
- Le Autorizzazioni
- Le registrazioni degli stabilimenti del settore alimentare (art. 6 Reg. CE 852/04) e dei mangimi (art. 9 Reg. 183/05) che sono effettuate con S.C.I.A. su canale telematico

Dette tariffe sono stabilite su base nazionale ed entrano in vigore dall’1 gennaio 2022
L’articolo 1 del Decreto ESONERA gli Enti del terzo settore di cui al DLgs 117/2017 e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al DLgs 1/2018

Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento NON sono DOVUTE nei seguenti casi: a) sospensione o revoca del riconoscimento b) sospensione o cessazione dell’attività di operatore o stabilimento registrato c) variazione della toponomastica d) variazione rappresentante legale di società di capitali. 
Le tariffe stabilite dal Decreto sostituiscono le seguenti voci del tariffario regionale: Z34 - Z34 bis – SA6 - SA7 – SA8 – T1 – T2 – Vet30 e Vet36 a, b, c
Gli importi delle tariffe in vigore dall’1/1/22 sono indicati nelle sezioni “Pagamenti dovuti” di questo portale