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Messaggio di avviso

SUAP

L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto persona fisica titolare della ditta individuale, o da un procuratore appositamente conferito tramite procura speciale

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L’art. 2 del D.P.R. 160/2010 al comma 1 stabilisce che “per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”, mentre al comma 2 precisa che “le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto”.
Sono escluse da presentare pratiche al SUAP “gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” come precisato dal comma 4 del citato articolo 2”.
E’ quindi evidente che tutte le imprese, escluse quelle di cui sopra, dovendo presentare pratiche alla P.A., potranno farlo soltanto attraverso il SUAP in modalità telematica che, per quanto riguarda il nostro SUAP, significa online. Pertanto si può affermare che cura tutte le tipologie di procedimento, dalla semplice comunicazione in materia edilizia come per l’avvio di un’attività di commercio, turismo, ecc… nonché le relative variazioni, fino alla SCIA per le citate attività, compresa quella edilizia. Segue tutte le pratiche riguardanti le autorizzazioni in senso lato, quali a titolo esemplificativo il Permesso a costruire, l’Autorizzazione paesaggistica, quella relativa al vincolo idrogeologico, la demaniale, l’Autorizzazione Unica Ambientale, l’autorizzazione per il noleggio con conducente, quella per gli spettacoli viaggianti, per le strutture sanitarie e studi medici, l’autorizzazione di suolo pubblico, ecc…
Dal SUAP passano anche le richieste di pareri ai vari enti preposti alla tutela ambientale, della salute, della prevenzione incendi, e di altri vincoli e tutele, anche fuori da procedimenti più complessi per i quali, solitamente, viene rilasciato un atto unico comprensivo degli endoprocedimenti attivati per la specifica tipologia di pratica.

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Le istanze di qualunque genere relative alle attività economiche devono essere presentate telematicamente dal portale della Regione Toscana denominato STAR

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La Carta nazionale dei servizi (Cns) è lo strumento attraverso il quale i cittadini sono riconosciuti in rete in modo certo e possono usufruire dei servizi erogati in via telematica dalle Pubbliche amministrazioni.
Si tratta di una smart card con microchip che contiene i dati identificativi della persona (nome, cognome, codice fiscale) e il certificato di autenticazione che, in combinazione con il PIN consente l'autenticazione in rete.
Tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario regionale della Toscana hanno ricevuto una nuova Tessera sanitaria con microchip, contenente una CNS.
Il PIN relativo alla TS-CNS può essere ritirato presso gli sportelli delle ASL o nelle farmacie abilitate presentando un documento di identità in corso di validità.
Per utilizzare TS-CNS come strumento di accesso ai servizi sicuri o in generale con i servizi online delle pubbliche amministrazioni occorrono:
• un computer;
• un lettore di smart card;
• una connessione internet.
• Per avere maggiori dettagli sulla configurazione del tuo computer vai al seguente link http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica/guida-all-uso.

La TS-CNS è rilasciata dalla Regione Toscana, in conformità alle procedure descritte nel manuale operativo verificabile al seguente link http://www.regione.toscana.it/-/manuale-operati-1.

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Il certificato digitale, contenuto all’interno della CNS, è l’equivalente elettronico di un documento d’identità. Lo rilascia un'apposita Autorità di certificazione (Certification Authority - CA) riconosciuta secondo standard internazionali, che certifica, apunto, la validità delle informazioni riportate nel certificato. Come i documenti cartacei, anche il certificato digitale ha una validità temporale al di fuori della quale risulterà scaduto e i documenti digitali firmati con una CNS scaduta non avranno valore legale. Un documento digitale firmato durante il periodo di validità del certificato ha valore nel tempo non seguendo, ovviamente, le sorti temporali del certificato.

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La firma digitale è definita dall'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:
“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”;
E’ l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il medesimo valore legale.
La firma digitale garantisce autenticità, integrità e validità del documento firmato compresa l’inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.

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Per richiedere la firma digitale è necessario avere compiuto 18 anni, essere in possesso di codice fiscale e di carta di identità validi.
I certificatori accreditati (art. 29, comma 1 D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e specificato nel D.P.C.M. 30 marzo 2009), a cui si deve rivolgere l’interessato, rilasciano una Smart Card oppure una Chiavetta USB.
I certificatori possono rilasciare smart card o chiavette USB contenenti la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Tale possibilità favorisce l’accesso a STAR in quanto con una sola SC sarà possibile accedere alla piattaforma e firmare i documenti da inviare online senza dover utilizzare due dispositivi separatamente (CNS per l’accesso e SC per la firma).

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La validità della sottoscrizione di un documento con firma elettronica è stabilita dall'art. 21 D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82, precisamente ai commi 2 e 2-bis:
“……….
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo”.

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Premesso che solitamente i rapporti con il SUAP si attivano online almeno per quanto riguarda la presentazione e l’istruttoria di una pratica, per richiedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), peraltro obbligatoria per le imprese, è necessario rivolgersi a uno dei gestori accreditati, iscritti in un apposito elenco pubblico pubblicato sul sito dell'AgID.
I gestori accreditati più frequentemente utilizzati sono:
• Aruba PEC: offre alcune delle soluzioni più economiche per la posta certificata.
• Poste Italiane: offre diverse soluzioni adatte sia agli utenti privati che alle aziende.
• LegalMail: è un servizio orientato prevalentemente a un’utenza di professionisti.

 

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Il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) è un sistema di identificazione dei cittadini italiani prevista per l'accesso a servizi online della pubblica amministrazione e dei privati.
E' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.

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Il PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici, assicurando nel tempo la medesima visualizzazione anche con programmi differenti.
Un documento prodotto con software di scrittura, proprio per impedire che una volta firmato digitalmente possa subire modifiche deve essere trasformato in PDF/A

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Il comma 2 dell’art. 19-bis della L. 241/90 stabilisce che “se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti”.

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Il comma 3 dell’art. 19-bis della L. 241/90 stabilisce che “Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato”.

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Non occorre firmare in forma autografa gli eventuali modelli che si rendesse necessario allegare al form della piattaforma regionale STAR, perché andranno a completare l’istanza che sarà firmata digitalmente a conclusione della procedura online. Il file pdf risultante dalla scansione del modello compilato dovrà essere pertanto firmato digitalmente.
E’ evidente che qualora sul modello fosse presente anche una firma autografa non sarà fatta obiezione da parte del SUAP perché come accennato il file dovrà essere firmato digitalmente. Diverso invece se presente la firma autografa e non digitale perché il SUAP è tenuto a far conformare la documentazione.
Ciò vale anche per tutti gli elaborati tecnici che potrebbero comporre la pratica e che dovranno essere firmati digitalmente dai tecnici incaricati salvo la previsione di firme congiunte da apporre ugualmente in forma digitale.
L’unica firma autografa prevista è quella sulla procura speciale quando l’intestatario/richiedente non intende presentare direttamente, con le proprie credenziali, la pratica online. In questo caso la procura dovrà riportare anche la firma digitale del procuratore. In presenza di procura, insieme al file della procura dovrà essere allegato anche file del documento di identità dell’intestatario/richiedente firmato digitalmente dal procuratore.

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Il modello di procura speciale, necessario per l’invio di una pratica quanto il titolare non è in possesso di Smart Card per firma digitale oppure quando intende comunque avvalersi di specifici professionisti, è scaricabile dalla sezione di avvio della procedura di STAR.
Dalla voce “Presenta una pratica da STAR” si giunge alla lista degli interventi attivabili. Nell’ultima cartella dell’elenco “Modulistica preliminare” è stato inserito anche il modello di procura speciale. Dopo averlo scaricato, compilato e sottoscritto con firma autografa del titolare della pratica, deve essere generato un file pdf, firmato digitalmente dal procuratore ed allegato alla pratica da inviare online.

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I pagamenti dovuti sono disponibili sul sito del SUAP www.suae-bassavaldicecina.it, digitando “Presenta una pratica online”. L’elenco è sviluppato in base al tipo di istanza che si intende presentare. Alcune comunicazioni non prevedono il pagamento di diritti. Altri procedimenti invece necessitano di pagamenti, in favore dei vari soggetti coinvolti nel procedimento (Comune, Regione, ASL, ecc.).

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Il SUAP non dispone del sistema di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo.
Trattandosi di invio immateriale delle marche necessarie per la definizione della pratica di riferimento, le stesse non potranno essere utilizzate per altri scopi e ulteriori pratiche.
Ai fini della documentazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo potranno essere seguiti due criteri:
a) utilizzo del modulo scaricabile dal sito del SUAP www.suae-bassavaldicecina.it dopo aver digitato “Presenta una pratica online” e successivamente “Modelli” in cui sotto la voce “Altro” dovrà essere scaricato il file cod. 19.02, compilato, firmato digitalmente e allegato alla pratica dal portale STAR;
b) per rendere operante la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 /09/2011 n. 1431, realizzare la scansione delle marche da bollo necessarie, da cui debbono risultare ben chiari i numeri identificativi, realizzando un file pdf che dovrà essere firmato digitalmente e inviato attraverso la piattaforma STAR insieme alla restante documentazione.

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Sì, le pratiche edilizie di imprese devono essere presentate al SUAP tramite STAR, attivandosi - da “Presenta una pratica online” e seguendo la procedura fino a indicare l’azione “Adempimenti Tecnici” e spuntando gli endoprocedimenti in materia edilizia che si intendono avviare

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L’art. 14 della L. 241/1990, al comma 3 prevede che “per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”.
Quanto sopra è possibile richiederlo per acquisire una valutazione preventiva necessaria a consentire una corretta presentazione della documentazione in un momento successivo.
L’interessato può comunque richiedere la conferenza di servizi anche in presenza di una istanza su progetto definitivo, senza esame preliminare, questo è quanto previsto dall’art. sempre dall’art. 14, comma 2 stabilendo che “la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti”.

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